Cassazione: sanzioni disciplinari e poteri del giudice
Con sentenza n. 3896 dell’11 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in ordine ad un provvedimento disciplinare adottato da un datore di lavoro, il giudice ha soltanto un potere di conferma o di annullamento dello stesso, non potendosi sostituire, in virtù dei principi richiamati dall’art. 41 della Costituzione, al potere che spetta all’imprenditore.
Richiamando la precedente decisione n. 8910/2007, la Corte ha ribadito che rispetto alla regola sopra evidenziata vi sono due eccezioni: la prima riguarda l’ipotesi in cui il datore di lavoro, rispetto alla declaratoria contrattuale o regolamentare, sia andato oltre il limite previsto per quella mancanza (ed il giudice la riconduce entro detto limite), la seconda concerne il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro a chiedere al giudice di rideterminarla.