Cassazione: sanzioni amministrative – differenza tra cumulo giuridico nel concorso formale e concorso materiale
Con ordinanza n. 21738 del 6 settembre 2018, la Corte di Cassazione, confermando i contenuti di una ordinanza – ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Pavia, ha affermato che è assolutamente pacifica in giurisprudenza la previsione del cumulo giuridico tra sanzioni che trova applicazione nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra violazioni contestate, ossia per le sole ipotesi di violazioni plurime commesse con un’unica azione od omissione. La norma non è suscettibile di estensione all’ipotesi di concorso materiale – di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, con esclusione della applicazione in via analogica dell’art. 81 c.p. in tema di continuazione di reati, sia perché il citato art. 8 prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidenza dell’intento del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (v. da ultimo Cass., 3 maggio 2017, n. 10775).