Cassazione: licenziamento disciplinare e mancato rispetto dei termini

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Con sentenza n. 17245 del 22 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare comminato, secondo il ricorso del lavoratore, in violazione dell’art. 55 bis comma 2 del DL.vo n. 165/2001, per il mancato rispetto del termine di 20 giorni tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio.

I giudici della Suprema Corte hanno affermato che la violazione di tale termine “determina la nullità del procedimento, solo ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine. […] Sia nel settore privato che nel settore pubblico, la sanzione della illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell’articolazione delle giustificazioni da fornire al datore di lavoro.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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