Cassazione: riposi giornalieri del padre per maternità in contemporanea con la madre
Con sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla lettura dell’art. 40 del D.L.vo n. 151/2001 non si evince alcuna alternatività tra moglie e marito ai fini della fruizione dei riposi giornalieri e trattamento economico per maternità.
Ciò comporta che, atteso che entrambi i genitori possono lavorare dopo la nascita della prole “risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei …. benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa“.