Cassazione: rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica
Con sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c. .
Ovviamente, può chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza. La Corte ha precisato che il lavoratore “può legittimamente rendersi inadempiente invocando l’art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni“.