Cassazione: riconoscimento della indennità di trasferta
Con sentenza n. 27093 del 15 novembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che le indennità di trasferta che spettano ai lavoratori tenuti per contratto ad espletare la,propria attività in luoghi diversi e variabili. Sono assoggettate al regime agevolato ex comma 6 dell’art. 51 del DPR n. 917/1986 e della relativa imponibilità fiscale e contributiva pari al 50% dell’ammontare, se corrisposte in misura fissa, a prescindere dalla continuità dell’erogazione.