Cassazione: reintegra soltanto in caso di sanzione conservativa
Con sentenza n. 12365 del 9 maggio 2019, la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento riguardante un lavoratore trovato a dormire durante l’orario di lavoro notturno.
In primo ed in secondo grado i giudici di merito avevano dato ragione al dipendente sottolineando che l’infrazione disciplinare (il ricorrente era stato assunto nel regime tutelato dall’art. 18 della legge n. 300/1970) rientrasse nella dizione contrattuale dell’abbandono del posto di lavoro, ove la pattuizione collettiva aveva previsto una sanzione di natura conservativa.
Dopo aver effettuato una ampia disamina sulle varie ipotesi previste dall’art. 18, la Corte ha affermato che il giudice di merito può annullare il recesso e disporre la reintegra nel posto di lavoro soltanto nel caso in cui la mancanza di natura disciplinare sia sanzionata con una misura conservativa.
La Cassazione ha sostenuto che, dopo le riforme contenute nella legge n. 92/2012, affinché sussista una tutela reintegratoria è necessario che vi sia stato un abuso nel potere disciplinare da imputare al datore di lavoro. Leggendo in combinato i commi 4 e 5 dell’art. 18, la tutela regola risarcitoria reintegratoria costituisce una eccezione rispetto alla regola della tutela risarcitoria. Di conseguenza, il giudice di merito deve effettuare una analisi particolarmente approfondita per valutare se la mancanza sia punita con una sanzione espulsiva o conservativa. La reintegra si ha soltanto nella ipotesi in cui la mancanza, in maniera univoca, viene sanzionata con una sanzione conservativa.
Nel caso di specie è stato osservato che il dipendente aveva posto in essere anche un comportamento fraudolento ed elusivo finalizzato a sottrarsi al controllo datoriale durante il servizio, con la conseguenza che non si è registrata una esatta corrispondenza tra il fatto contestato e la mera sanzione conservativa, dovendomi, pertanto, escludere la reintegra.