Cassazione: qualificazione del mobbing
Con ordinanza n. 32381 dell’11 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il mobbing lavorativo è configurabile in presenza di due elementi:
A) quello oggettivo, integrato da una serie di comportamenti del datore di lavoro;
B) quello soggettivo, integrato da un intendimento persecutorio che postula una serie di atti contro il lavoratore, in maniera sistematica e prolungata, posti in essere dal datore di lavoro, o da un suo preposto, o da altri dipendenti sottoposti al potere gerarchico dei primi due.