Cassazione: solidarietà negli appalti
Con sentenza n. 10731 del 24 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che è assoggettata alla responsabilità solidale ex art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003, la società privata, a partecipazione pubblica che, per sua natura o tipologia, sia soggetta al codice degli appalti pubblici, e non l’art. 1676 c.c. che tutela il diritto dei dipendenti non retribuiti dall’appaltatore, di rivalersi sul committente nei limiti del residuo che quest’ultimo ha ancora con il primo.
La Suprema Corte afferma che un imprenditore privato può ben essere soggetto alla applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici e, contemporaneamente, essere sottoposto al regime solidaristico dell’art. 29 ben più favorevole ai lavoratori. La Corte conclude ricordando che nel regime di solidarietà dell’art. 29 rientra anche il TFR, attesa la sua natura di retribuzione differita.