Cassazione: patto di non concorrenza e compenso sempre dovuto
Con ordinanza n. 23723 del 1° settembre 2021, la Corte di Cassazione, scostandosi da precedenti decisioni dei due primi gradi di giudizio, ha affermato che il datore di lavoro che con la propria dipendente aveva stipulato un patto di non concorrenza, non può, autonomamente, recedere dallo stesso (dichiarando anche per iscritto che non intende avvalersene) pur in costanza di rapporto di lavoro.
Secondo la Corte la clausola secondo la quale il datore può optare per la propria rinuncia è da intendersi, sempre, nulla, non potendo influire sulla validità del contratto con il diritto della lavoratrice al compenso, in quanto le reciproche obbligazioni, una volta sottoscritte, sono “cristallizzate” e la volontà successiva del datore non può avere effetto.