Cassazione: passaggio di azienda e non riconoscimento delle agevolazioni
Con sentenza n. 10431 del 2 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di passaggio di azienda, realizzatosi attraverso un contratto di affitto, il nuovo datore di lavoro non può fruire delle agevolazioni allora previste per l’assunzione dei lavoratori in mobilità ( art. 8 della legge n. 223/1991, ora abrogato) già in forza presso il precedente datore di lavoro, iscrittisi qualche giorno prima nelle liste di mobilità.
L’agevolazione, sottolinea la Suprema Corte, spetta al datore di lavoro che assume “senza esservi tenuto” (le medesime parole sono presenti nell’art. 7, comma 5, lettera b, che disciplina gli incentivi per chi assume lavoratori che fruiscono della indennità di NASPI), requisito che non si rileva in chi, a seguito di passaggio di azienda, realizza la previsione contenuta nell’art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.
Con la medesima decisione la Corte ha punito il mancato versamento dei contributi come evasione contributiva (atteso il comportamento elusivo del datore) e non come omissione contributiva.