Cassazione: oneri di comunicazione anche nei licenziamenti collettivi con cessazione di attività
Con sentenza n. 18286 del 25 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento collettivo adottato al termine di una procedura collettiva per un’azienda in concordato preventivo, con cessazione totale dell’attività, la comunicazione prevista ex art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991 va sempre fatta per dar modo alle organizzazioni sindacali di controllare la legittimità dell’operato come già affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 25737/2016.
Resta, in ogni caso, il dubbio se dal 1° gennaio 2017 la comunicazione debba continuare ad essere inviata alla Regione ed alla Commissione Regionale tripartita, atteso che l’iscrizione nelle liste di mobilità non c’è più.