Cassazione: oneri contributivi e licenziamento

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Con ordinanza n. 5754 del 27 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che:

A) in caso di licenziamento nullo od inefficace il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva ora per allora ed a pagare le relative sanzioni civili correlate alla omessa contribuzione;

B) in caso di licenziamento annullato dovuto la giusta causa, non trovano applicazione le sanzioni sopra indicate.

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Autore: La Redazione

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