Cassazione: mansioni superiori nella P.A. e indennità di buonuscita
Con sentenza n. 10413 del 14 maggio 2013, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori (nel caso di specie quelle dirigenziali), con un periodo affidato in “reggenza”, danno diritto ad un trattamento economico superiore tale da compensare l’esercizio temporaneo delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, ma tale trattamento non rientra nella nozione di stipendio che è alla base del calcolo dell’indennità di buonuscita, atteso che le regime della predetta indennità rientrano soltanto gli emolumenti tassativamente previsti dalla legge (art. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/1973). L’eventuale commisurazione della indennità di buonuscita alla retribuzione percepita temporaneamente per lo svolgimento delle mansioni superiori si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della norma legale che esclude l’acquisizione del superiore livello da parte del dipendente.