Cassazione: mansioni inferiori e acquiescenza al demansionamento
Con l’ordinanza n. 16594 del 03.08.2020, la Cassazione afferma che la mera tolleranza del dipendente all’attribuzione di compiti meno qualificanti rispetto al proprio livello di inquadramento non costituisce acquiescenza al demansionamento.
L’acquiescenza tacita è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento medesimo.
Non può considerarsi sufficiente, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento.