Cassazione: malattia e attività presso altro datore di lavoro
Con sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che durante il periodo di malattia, dovuto a infortunio sul lavoro, veniva scoperto a lavorare presso un’altra azienda.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la prestazione di attività lavorativa in favore di terzi, da parte del dipendente che goda di un periodo di riposo, è sanzionabile (anche con il licenziamento) in quanto, impedendo la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, risulti pregiudizievole al corretto adempimento dell’obbligazione lavorativa verso il suo datore di lavoro. Proprio l’atteggiamento del lavoratore evidenzia una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che sono alla base del rapporto di lavoro, in cui assume un peculiare rilievo l’obbligo di fedeltà del lavoratore.