Cassazione: l’onere della prova per somme corrisposte fuori busta spetta al datore di lavoro
Con sentenza n. 11717 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata corrispondenza tra quanto indicato nelle buste paga e quanto appuntato dall’azienda in nota separata comporta l’obbligo per l’azienda dei versamenti contributivi; ciò in quanto resta a carico del datore di lavoro, e non l’Istituto previdenziale, l’onere di provare la natura delle somme corrisposte al lavoratore e che non trovino giustificazione nella busta paga.