Cassazione: licenziamento via email

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Con sentenza n. 29753/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che l’invio di una lettera e-mail contenente il provvedimento di licenziamento vale come “atto scritto”, ai sensi della legge n. 604/1966, se il datore di lavoro prova che la stessa è stata ricevuta dal lavoratore.

La Corte ha affermato che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità“.

La Redazione

Autore: La Redazione

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