Cassazione: licenziamento ritorsivo di un dirigente
Con sentenza n. 31526 del 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale“.
L’onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore.