Cassazione: licenziamento per una causa non tipizzata nel CCNL
Con sentenza n. 18063 del 26 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la illegittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro in presenza di una declaratoria contrattuale in materia di sanzioni disciplinari espresse in via esemplificativa in cui un comportamento del lavoratore per un fatto sostanzialmente analogo “assenza dal domicilio ad una visita di controllo” era punito con una sanzione conservativa.
Nel caso di specie il datore aveva adottato un licenziamento sulla scorta del fatto che il lavoratore aveva omesso di comunicare all’azienda il proprio domicilio.
Secondo la Suprema Corte, è compito del giudice, laddove la pattuizione collettiva si esprima in maniera esemplificativa, verificare se una mancanza, non sanzionata altrove, possa rientrare nell’alveo della previsione dettata dal CCNL.
La Cassazione ha confermato la reintegra disposta dal giudice di merito ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.