Cassazione: licenziamento lavoratrice madre soltanto con cessazione (vera) dell’attività
Con ordinanza n. 35527/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento della lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino giustificato dalla cessazione dell’attività dell’impresa è nullo nella ipotesi in cui la cessazione stessa è meramente formale, realizzandosi, al contempo, una prosecuzione dell’attività sia pure a titolo conservativo dopo una dichiarazione di fallimento.
Secondo la Suprema Corte occorre dare alla lettura dell’art. 54, del decreto legislativo n. 151/2001, una interpretazione rigorosa e non estensiva. Da ciò ne consegue che deve ritenersi esclusa dal suo perimetro operativo ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo avvenga, avvalorando, quindi, un profilo sostanziale e non formale del fenomeno “cessazione”.