Cassazione: licenziamento illegittimo e sopravvenuta crisi aziendale
Con ordinanza n. 1888 del 28 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che la reintegra nel posto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, trova uno “stop” nel caso in cui la crisi aziendale ed un mutamento della organizzazione, renda impossibile la ricostituzione del rapporto. Di conseguenza, in tali casi ben definiti, il giudice di merito deve limitarsi a quantificare il diritto al risarcimento del danno dalla data del recesso illegittimo fino a quella della ricostituzione del rapporto.