Cassazione: licenziamento ed indennità di disoccupazione
Con ordinanza n. 17793 del 26 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini del riconoscimento della indennità di NASPI è sufficiente la perdita involontaria del posto di lavoro a seguito di recesso da parte datoriale.
A nulla rilevano:
A) la definitività del licenziamento;
B) la volontà del lavoratore di impugnare il provvedimento;
C) la sopravvenuta sentenza che dichiari illegittimo il recesso dal rapporto di lavoro.