Cassazione: licenziamento e reintegra se esplicitamente prevista dal CCNL
Con sentenza n. 14500/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice di merito deve accertare se sussistono o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgente nozioni fissate dalla legge. Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle due condizioni previste dal comma 4 dell’art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria: insussistenza del fatto contestato ovvero fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa“.
La Corte ha altresì affermato che la verifica esegetica va effettuata “con particolare severità in un contesto, come quello in esame, nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che prevede un’eccezione alla regola generale, deve essere interpretata restrittivamente“.