Cassazione: licenziamento e contestualità dei motivi
Con sentenza n. 35646 del 5 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2 della legge n. 604/1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della, legge n. 92/2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.
Ulteriori elementi, quali, tra gli altri, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, attengono non già alla ragione del licenziamento ma alla concreta attuazione della determinazione datoriale anche esplicitata attraverso la modalità di selezione dei lavoratori interessati dal recesso. I criteri e la loro corretta applicazione, peraltro, possono essere oggetto di ulteriori richieste informative da parte del lavoratore e assoggettabili a specifiche contestazioni”.