Cassazione: licenziamento pubblici dipendenti – applicazione art. 18 L. 300/70
Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si debbano applicare le regole dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la legge Fornero (Legge n. 92/2012).
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come, fin tanto non vi sarà un intervento normativo di armonizzazione tra le due normative, non possono estendersi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate dalla Riforma Fornero all’articolo 18 della legge 300/1970, “con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.