Cassazione: licenziamento disciplinare e fatto posto alla base dello stesso

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Con sentenza n. 19343 del 20 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato, che a fronte di un licenziamento disciplinare il cui fatto sia stato accertato in giudizio senza che lo stesso sia stato contestato in maniera tempestiva, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto.

Viene, nella sostanza, applicata la tutela indennitaria forte (art. 18, comma 5) e non quella debole che va da 6 a 12 mensilità (art. 18, comma 6) poiché non si tratta di una mera violazione di norme procedimentali. Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un affievolimento della garanzia di una effettiva difesa del lavoratore incolpato.

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Autore: La Redazione

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