Cassazione: licenziamento disabile e mancanza del repechage
Con sentenza n. 4757 del 10 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento comminato ad un lavoratore che dopo essere divenuto disabile, non sia stato adibito a mansioni equivalenti alla sua qualifica e compatibili con la sua disabilità.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, avrebbe dovuto, dopo aver verificato l’inidoneità fisica a quelle determinate mansioni, controllare la possibile ricollocazione del lavoratore.