Cassazione: licenziamento dei lavoratori interinali a tempo indeterminato da parte delle Agenzie del Lavoro
Con sentenza n. 181 dell’8 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello di Venezia, ha affermato che in caso di licenziamento di un lavoratore interinale assunto a tempo indeterminato non è sufficiente per l’Agenzia aver espletato invano il tentativo di ricollocazione del dipendente in un arco temporale variabile (minimo sei mesi) secondo la procedura prevista dal CCNL. I giudici di Appello avevano previsto una soluzione indennitaria (sulla base della indennità di disponibilità) che è stata confermata dalla Suprema Corte in quanto l’Agenzia non ha fornito la prova concreta del perché i contratti stipulati nel corso della procedura non siano stati offerti al lavoratore.