Cassazione: licenziamento collettivo e modalità applicative dei criteri di scelta
Con sentenza n. 25554 del 13 dicembre 2016, la Cassazione ha affermato la illegittimità dei licenziamenti collettivi adottati in applicazione dei criteri di scelta legali (art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991), senza l’indicazione delle conseguenti modalità applicative che avrebbero dovute essere inserite nella comunicazione (da inviare entro i 7 giorni successivi) alle organizzazioni sindacali e ad altri Enti amministrativi, secondo la previsione contenuta nell’art. 4, comma 9.
La Corte, in presenza dei criteri in concorso tra loro (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive, peraltro con pesi specifici percentuali ben evidenziati), ha rilevato una “carenza di trasparenza delle scelte datoriale”, in quanto si era omesso di indicare nella comunicazione sopra citata, la concreta modalità attraverso la quale erano stati attribuiti i punteggi ai singoli lavoratori. La mancata indicazione priva il lavoratore della tutela prevista dalla norma ” perché la scelta effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato”. Nella sostanza, in tale comportamento la Suprema Corte individua una assoluta discrezionalità circa i lavoratori da licenziare, cosa che non è prevista dalla legge n. 223/1991. Il regime sanzionatorio, legato alla incompletezza della comunicazione è quello previsto dal terzo periodo del settimo comma dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia l’indennita’ risarcitoria onnicomprensiva compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, determinata in relazione al l’anzianità del lavoratore, al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell’attività economica, alle condizioni ed al comportamento delle parti.
Il caso di specie fa riferimento ad una procedura collettiva di riduzione di personale assunto in data antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015.