Cassazione: licenziamenti per cessazione di attività e comunicazioni obbligatorie
Con sentenza n. 11404/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, da inviare entro i sette giorni successivi al licenziamento collettivo alle organizzazioni sindacali, alla Commissione regionale tripartita e all’Ufficio della Regione, ha natura perentoria e sussiste anche in caso di cessazione dell’attività aziendale con licenziamento per tutti i dipendenti.
Il rispetto di tali termini conserva una funzione di Garanzia e di controllo anche nel caso del recesso adottato nei confronti di tutto il personale in quanto serve per verificare che i licenziamenti nascondano fattispecie differenti tra cui la ripresa dell’attività sotto altro nome o in altro contesto territoriale.