Cassazione: licenziamenti collettivi e anzianità come unico criterio
Con sentenza n. 22914/2015 la Cassazione ha affermato che, nel l’aver individuato nell’accordo collettivo ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, come unico criterio quello dell’ età anagrafica, e’ cosa legittima e non discriminatoria. La Suprema Corte ha statuito ” che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall’art. 15 della legge n. 300/1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri della obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori, con la conseguenza che nel criterio unico, che non consente alcuna discrezionalita’ all’azienda, non può rinvenirsi alcun elemento discriminatorio”.