Cassazione: lettera di licenziamento e mancata indicazione della attività di repechage
Con sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non viene richiesta al datore di lavoro che l’esito del repechage venga inserito nella lettera di recesso, in quanto dello stesso occorre, unicamente, darne prova in giudizio, non costituendo la sua enunciazione prova della validità del licenziamento.