Cassazione: lavoratori in mobilità e ricollocazione in azienda con asset aziendali coincidenti

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Con sentenza n. 13583 del 2 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato il mancato riconoscimento dei benefici contributivi in favore dell’impresa che assume lavoratori collocati in mobilità (articolo 8 della legge n. 223/91), nel caso in cui ricorrano «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti» tra l’impresa che ha proceduto ai licenziamenti e quella che effettua le nuove assunzioni.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’art. 8, comma 4bis, della legge n. 223/91 abbia lo scopo di “ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, nonché di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall’intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un’utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza.

La corresponsione dei benefici è, quindi, condizionata alla inesistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti fra l’impresa che licenzia e quella che assume, così come alla inesistenza di un rapporto di collegamento o controllo.

Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda, e la loro assunzione da parte dell’altra (Cass. n. 9532 del 2002, n. 8988 del 2008, ordinanza n. 16288 del 2011).

Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono, pertanto, qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato.

La norma richiede quindi una indagine sostanziale, per cui quando l’impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente – nel senso sopra indicato – implicando ciò un collegamento o controllo con l’impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi.

Si tratta di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità (Cass. n. 2164 del 2009).

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Autore: La Redazione

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