Cassazione: la “contribuzione virtuale” nel settore edile
Con sentenza n. 8794 del 12 maggio 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di “contribuzione virtuale” nel settore edile.
La sentenza di Cassazione n. 8794-2020
Il Commento di Guglielmo Anastasio
Il caso
Un’azienda del settore edile stipula, coi propri dipendenti, un numero di contratti di lavoro part-time superiore al limite previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’Inps e l’Inail, in sede di accertamento ispettivo, rilevano tale violazione e procedono al recupero dell’intera posta contributiva e dei premi assicurativi, in virtù dell’art. 29, Decreto Legge n. 244/1995. Tale previsione stabilisce che, nel settore edile, la contribuzione ed i premi vanno calcolati su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiori all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva. In altre parole, sia che il dipendente lavori 30 ore settimanali sia che lavori zero, la contribuzione andrà calcolata su 40 ore settimanali, ovvero sull’orario normale di lavoro. A tale regola fanno eccezione le ipotesi di:
– sospensione dei lavori dichiarata all’Istituto,
– sospensioni dovute a malattie, infortuni ecc.,
– cassa integrazione,
– scioperi,
– assenze indennizzate dalle casse edili,
– permessi non retribuiti nei limiti delle 40 ore annue,
– frequenza a corsi di formazione non retribuiti,
A tale regola farebbe eccezione anche la stipula di un contratto part-time, senonché, nella fattispecie esaminata, la violazione del contratto collettivo imporrebbe la trasformazione del rapporto part-time in uno full-time, con la conseguente applicazione della regola prevista dall’art. 29 del predetto Decreto.
La giurisprudenza di merito
Da svariati anni l’orientamento dell’Inps e dell’Inail sul punto (Circolare Inps n. 6/2010), è stato contestato dalla giurisprudenza di merito (fra tutte, Tribunale di Napoli, Tribunale di Reggio Calabria e Corte d’Appello di Brescia), secondo cui la violazione della contrattazione collettiva non potrebbe invalidare il rapporto part-time in eccedenza, poiché il precetto contrattuale non ha un vero e proprio valore normativo. In altre parole, poiché il D.Lgs. n.61/2001 (oggi D.Lgs. n. 81/2015) non demanderebbe espressamente alla contrattazione collettiva la fissazione di una regola che preveda un numero massimo di rapporti part-time, la violazione contrattuale non potrebbe costituire la base della nullità virtuale del rapporto part-time stipulato in eccedenza. Stante l’inapplicabilità di una conversione del rapporto part-time in uno full-time, i contributi non andranno calcolati secondo quanto previsto dall’art. 29, bensì in ragione delle ore di lavoro prestate.
La Cassazione
La sentenza in commento, non nega che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisca un presupposto dell’obbligo contributivo, ma ribadisce come l’art. 29 sopra citato abbia una portata conformatrice del “dovuto contrattuale” alla regola del “minimale contributivo”, avendo, pertanto, l’effetto di elevare la retribuzione dovuta (se inferiore) ad una certa soglia che costituisca base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi. Al pari, la previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non avrebbe l’effetto d’invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quella di individuare “nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo”. In altre parole, il problema (sollevato dalla giurisprudenza di merito) dell’effetto invalidante della previsione contrattuale non avrebbe ragion d’essere, poiché verrebbe superato da una funzione semplicemente conformatrice della previsione collettiva. Ne consegue, pertanto, che il superamento della regola del minimale contributivo sancita dall’art.29 potrebbe concretizzarsi solo nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro sopra individuate, non, invece, nei casi di assenze del dipendente a causa di una semplice riduzione dell’attività lavorativa.
Obiter dicta
La sentenza in commento, a parere dello scrivente sembra, tuttavia, avere una portata ben più ampia, che va al di là del settore edile. Secondo la Corte, infatti, la regola sancita dall’art. 29 è sì valevole solo per il settore edile, ma s’inserisce in un quadro generale (come noto sancito dall’art. 1, L. n. 389/1989) dove la ricostruzione dell’imponibile previdenziale viene sganciata non solo da quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro ma anche dall’orario di lavoro concretamente osservato dal dipendente. In altre parole, l’operatività del principio di autonomia tra il rapporto contrattale e quello previdenziale, “concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva”. L’assunto espresso in sentenza, pertanto, sembra allargare la contribuzione “virtuale” a tutti i settori; in concreto, tutte le buste paga che riportano delle assenze (non giustificate), permessi non retribuiti al di là di quanto previsto dal Ccnl, mancato completamento dell’orario di lavoro a seguito della riduzione dell’attività produttiva non tutelata dalla Cig, potrebbero essere soggette ad un ricalcolo dell’imponibile contributivo ed assicurativo che, invece, dovrebbe essere ancorato all’orario normale di lavoro. Se il principio espresso dalla Corte assume una portata generale, dovrebbe riguardare anche tutte quelle ipotesi in cui la busta paga di un lavoratore part-time non raggiunga il monte orario previsto dal contratto individuale di lavoro e, forse, anche quelle in cui il contratto individuale di lavoro part-time stabilisca un numero di ore inferiori rispetto ai minimi espressi dalla contrattazione collettiva. Sul punto, sarebbero opportuni degli interventi amministrativi volti a chiarire la portata applicativa della regola del “minimale contributivo” sancita dall’art. 1. L.n. 389/1989.