Cassazione: integrazione salariale illegittima, demansionamento e risarcimento
Con ordinanza n. 20466/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che a fronte di un ricorso illegittimo alla integrazione salariale con periodo di rotazione lavorativa alternata alla sospensione e con demansionamento del lavoratore, il risarcimento della differenza tra trattamento integrativo e la retribuzione piena, non copre tutto il danno subito dal lavoratore.
Infatti, da tale comportamento discendono due violazioni, quella legata alla rotazione illegittima e quella del diritto del dipendente finalizzato a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle conseguite nel corso del rapporto lavorativo. Di conseguenza, non è sufficiente il primo risarcimento (difensa tra trattamento integrativo e retribuzione) in quanto occorre indennizzare adeguatamente il lavoratore per il pregiudizio sofferto dovuto al demansionamento (danno professionale). La forzata inattività costituisce una autonoma violazione di quanto stabilito dall’art. 2103 c.c.