Cassazione: Inidoneità delle mansioni e lincenziamento illegittimo
Con sentenza n. 11447 del 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma. Alternativamente, può trovare applicazione quanto disposto dall’art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Nel caso di specie, è stata ritenuta congrua una misura risarcitoria minima pari a cinque mensilità della retribuzione, considerata assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e che può assumere la funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione