Cassazione: obblighi del datore di lavoro e condotta colposa del dipendente
Con sentenza n. 8883/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che non incombe sul datore di lavoro un obbligo di vigilanza assoluta nei confronti dei singoli lavoratori in quanto, una volta forniti tutti i mezzi protettivi idonei e dopo aver adempiuto alle proprie obbligazioni, non risponde di una condotta imprevedibilmente colposa degli stessi.