Cassazione: indennità sostitutiva della reintegra e ritardi nel pagamento

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Con sentenza n. 22240/2015 la Cassazione, confermando precedenti orientamenti, ha affermato che nel caso in cui il lavoratore, in luogo della reintegra per licenziamento illegittimo abbia optato per il pagamento delle 15 mensilità quale indennità sostitutiva, e tale pagamento avvenga in ritardo, non potrà far rivivere il diritto alle retribuzioni nel frattempo maturate ma potrà richiedere la tutela prevista per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie con applicazione dell’art. 429, comma 3, CPC.

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Autore: La Redazione

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