Cassazione: indennità risarcitoria per licenziamento disciplinare contestato tardivamente
Con sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione delle conseguenze legate alla illegittimità di un licenziamento disciplinare contestato ad oltre due anni da quando si erano svolti i fatti.
La decisione è intervenuta interpretando l’art. 18 della legge n. 300/1970.
Secondo le Sezioni Unite, la lettura dell’art. 18 non prevede mai la contestazione tardiva tra i vizi che portano alla reintegra nel posto di lavoro sia con riguardo al comma 1 (reintegra oltre al risarcimento non quantificato) che al comma 4 (reintegra oltre ad un risarcimento con un massimo di 12 mensilità).
Il fatto contestato in forte ritardo risulta, comunque, commesso e deve essere considerato, con la conseguenza che deve trovare applicazione una tutela indennitaria. Essa può essere, secondo il dettato normativo, più pesante, essendo compresa tra 12 e 24 mensilità, o più lieve, ove la stessa va da 6 a 12 mensilità.
La Corte afferma che l’indennità “attenuata” trova applicazione nelle violazioni meramente procedurali, cosa che non può ritenersi avvenuta nel caso di specie che consiste nella tardività della contestazione: di conseguenza, occorre riferirsi all’indennità risarcitoria compresa tra 12 e24 mensilità, atteso che occorre garantire al lavoratore, attraverso il rispetto della tempestività della contestazione, una difesa effettiva.