Cassazione: incentivi per assunzioni di lavoratori dopo il fallimento
Con sentenza n. 10428 del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che non spettano gli incentivi – ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 (peraltro, abrogato dal 1 gennaio 2017) – all’impresa che ha assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a ridosso della precedente cessione di ramo di azienda intervenuta a causa di acquisizione da una procedura fallimentare di una azienda nella quale lavoravano gli stessi prima del fallimento.
Secondo la Suprema Corte non è stato rispettato il principio normativo alla base del quale l’agevolazione riguardava il datore di lavoro che assumeva “senza esservi tenuto”.
Nel caso di specie i giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’imprenditore non ha posto in essere una ricollocazione professionale di prestatori espulsi dai processi produttivi, ma si è limitato ad assumere lavoratori che era, comunque, tenuto ad inserire nella propria struttura.