Cassazione: impugnativa di contratto di somministrazione a termine
Con sentenza n. 2734 dell’11 febbraio 2016 la Corte di Cassazione ha toccato il tema della impugnazione dei contratto di somministrazione a termine con la richiesta di costituzione di un rapporto il capo all’impresa utilizzatrice. La Suprema Corte ha chiarito che:
– il contratto di somministrazione a tempo determinato, come tutti i contratti a termine, cessa allo spirare del termine e non è necessaria alcuna comunicazione;
– il rinnovo del contratto di somministrazione ( ma anche la proroga nei limiti previsti dal CCNL) non autorizza il lavoratore a fare affidamento su una possibile futura ipotesi di contratto a tempo indeterminato;
– il richiamo del ricorrente all’interpello del Ministero del Lavoro n. 12/2014 non appare congruo essendo improponibile la equiparazione del licenziamento orale alla scadenza di un termine.
Da quanto appena detto discende che il termine per l’impugnativa decorre dalla data di scadenza del contratto o dall’invio della comunicazione di licenziamento.