Cassazione: fruizione congedo ex art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001 e licenziamento
Con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità di un licenziamento adottato da un datore di lavoro che, a mezzo dei servizi investigativi, aveva accertato che un lavoratore che fruiva del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, durante il giorno accudiva ai propri interessi.
La Suprema Corte ha affermato, a fronte delle giustificazioni addotte dal dipendente, che non c’è alcun obbligo di fornire assistenza al parente malato 24 ore al giorno, avendo lo stesso dichiarato che la stessa era fornita nelle ore notturne. I giudici hanno confermato la illegittimità del licenziamento come decisa nel merito dalla Corte di Appello dell’Aquila ritenendo provata sia la convivenza (il lavoratore aveva cambiato domicilio) che l’assistenza: tale decisione risulta supportata anche dalla certificazione medica che dichiarava la necessità dell’assistenza anche nelle ore notturne.