Cassazione: elementi per il distacco genuino
Con sentenza n. 6944/2015, la Corte di Cassazione, evidenzia gli elementi per il distacco genuino.
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato le caratteristiche presenti in un distacco (art. 29 del D.L.vo n. 276/2003):
- La temporaneità
- l’interesse del distaccante
- la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante
Il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (distaccante), il quale, per esigenze produttive può porre temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Un ulteriore elemento di legittimità del distacco è qualora avvenga all’interno dei gruppi di impresa.
Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante. Nulla vieta che il distaccante fatturi al distaccatario il mero costo del lavoro, l’importante è che non sia presente un utile.
Gli unici limiti al distacco sono:
- a) è necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto;
- b) se il distacco comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.