Cassazione: diritto del lavoratore disabile allo Smart working

Con sentenza n. 605/2025, la Corte di CassaIone ha affermato che il datore di lavoro è obbligato ad accomodamenti ragionevoli (art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo  n. 216/2003) affinché il lavoratore disabile possa espletare la propria attività nel miglior modo possibile, in rapporto alle proprie condizioni.

Di conseguenza, se non sono di ostacolo questioni di natura economica sproporzionate, il datore è obbligato ad accogliere la domanda del dipendente, portatore di handicap, finalizzata a fruire di modalità di lavoro agile nelle sue prestazioni, pur se l’accordo collettivo aziendale esclude dallo Smart-working tutti i lavoratori che svolgono mansioni come quelle del disabile.

La Cassazione sottolinea come la verifica degli accomodamenti ragionevoli sia vincolante per il datore di lavoro e il non averla effettuata comporta un caso di discriminazione.

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Autore: La Redazione

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