Cassazione: dimissioni presentate sotto stress
Con sentenza n. 30126 del 21 novembre 2018, la Corte di Cassazione, trattando la questione relativa alle dimissioni di un dipendente pubblico (al quale non si applica la procedura telematica prevista per il settore privato), ha affermato che il giudice deve accertare la volontà del lavoratore di lasciare il posto di lavoro senza alcun condizionamento: ciò presuppone che l’annullamento delle dimissioni (il lavoratore aveva chiesto la riammissione in servizio ma il proprio datore di lavoro pubblico non aveva aderito) non postula l’integrale perdita della capacità intellettiva, ma appare compatibile con un turbamento psichico transitorio tale da alterare la formazione di una volontà cosciente.