Cassazione: dimissioni del lavoratore e rinunzia aziendale al periodo di preavviso
Con ordinanza n. 6782/2024, la Corte di Cassazione, aderendo alla tesi secondo la quale il preavviso non ha natura reale ma obbligatoria, ha affermato che, qualora non previsto espressamente dalla contrattazione collettiva, in caso di dimissioni del lavoratore e di rinuncia del datore di lavoro alla prestazione durante il periodo di preavviso contrattuale, nulla è dovuto dalla parte non recedente e la controparte (lavoratore) non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso, in quanto alcun interesse giuridicamente qualificato può configurarsi in favore della parte recedente.
La sentenza della Cassazione rimuove quanto deciso dalla Corte di Appello e, in primo grado, dal Tribunale, che avevano sposato la tesi della natura reale del preavviso che comporterebbe la prosecuzione del rapporto fino al termine del periodo contrattualmente previsto, con la conseguenza che la rinuncia del datore di lavoro non sarebbe idonea a determinare l’immediata estinzione del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore sarebbe titolare di un diritto potestativo di scelta se pagare l’indennità sostitutiva o prestare la propria attività fino al termine del preavviso. Il lavoratore aveva scelto di lavorare durante il preavviso, con la conseguenza che il datore si sarebbe trovato in una situazione di soggezione da cui avrebbe potuto liberarsi soltanto pagando l’indennità sostitutiva, dando luogo alla immediata cessazione del contratto di lavoro.