Cassazione: danno da mobbing attraverso prove
Con ordinanza n. 23928 del 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che con riguardo al danno da mobbing, la prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore deve essere fornita dal lavoratore, anche sulla base di presunzioni, purché queste siano precise, gravi e concordanti, non essendo sufficienti le mere affermazioni con le quali viene lamentato che a causa del trasferimento con mutamento della qualifica, dell’orario e della retribuzione, è stato costretto a dimettersi con riduzione dell’importo pensionistico, a differenza di altri colleghi ai quali era stata concessa la possibilità del telelavoro notturno.