Cassazione: condotta antisindacale e principi fondamentali
Con sentenza n. 12551/2018, la Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi da tenere presente allorquando ci si trova di fronte ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 per condotta antisindacale. Essi sono:
a) associazione sindacale nazionale: per essa si intende una organizzazione con diffusione ed azione su tutto il territorio nazionale o gran parte di esso, non essendo necessaria la sottoscrizione di CCNL o espressa adesione agli stessi, ne’ che l’associazione faccia parte di una confederazione nazionale maggiormente rappresentativa;
b) attualità: la Cassazione ne ha fornito un significato ampio nel senso che la presentazione di un ricorso in ritardo non è di per se stesso inammissibile se perdurano gli effetti lesivi del comportamento o gli stessi possono avere effetti durevoli anche dopo nel tempo;
c) sostituzione di lavoratori in sciopero: la Cassazione ha affermato che la sostituzione di lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica superiore è possibile se marginale e del tutto occasionale e per compiti complementari ed accessori rispetto alla qualifica di appartenenza. Il diritto di sciopero non deve ritenersi leso se il diritto di iniziativa economica non ostacola la possibilità di aderire all’astensione dal lavoro, non potendosi vietare al datore l’iniziativa di far uso del proprio potere organizzativo finalizzato a limitare i danni derivanti dallo sciopero.