Cassazione: concetto di insubordinazione
Con ordinanza n. 3277 dell’11 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nel rapporto di lavoro subordinato l’insubordinazione va intesa in senso ampio e non “limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori“. Ciò “implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale“.
Per quel che concerne la valutazione del comportamento oggetto di sanzione disciplinare “non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario“.